IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39,  come  successivamente  modificato  ed integrato, che prevede, al
comma  2,  l'obiettivo  della  riduzione complessiva del personale in
servizio  alla  data  del  31 dicembre 2000 nella misura dell'uno per
cento  rispetto a quello delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997
fermi  restando  gli  obiettivi  di  riduzione  previsti per gli anni
precedenti,  nonche' al comma 3, la determinazione, con deliberazione
semestrale del Consiglio dei Ministri, del numero massimo complessivo
delle assunzioni delle amministrazioni di cui al citato comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  data  4 marzo  1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati
individuati  i  criteri  ed  i  parametri per la valutazione, su basi
statistiche  omogenee,  del  numero  complessivo  dei  dipendenti  in
servizio  nelle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad ordinamento
autonomo;
  Visto  il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche
agli  enti  pubblici  non  economici  con organico superiore alle 200
unita',
  Visto  l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato ed integrato dal decreto 31 marzo 1998, n. 80,
il  quale  subordina  l'avvio  delle procedure di reclutamento per le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del
citato art. 39;
  Vista  la  relazione  dei  Ministri  per la funzione pubblica e del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, a norma del
medesimo  art.  39, comma 2-bis, presentata al Consiglio dei Ministri
nella  seduta  del  31 marzo  2000 ed i successivi approfondimenti ed
integrazioni   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Dipar-timento della ragioneria generale
dello  Stato,  a  seguito  di ulteriori e successivi dati e modifiche
pervenuti dalle amministrazioni interessate;
  Considerato  che  a  seguito  del  riesame  dei  dati inviati dalle
amministrazioni  interessate  l'obiettivo  di  riduzione dell'1,5 per
cento  relativo al 1999, previsto dal citato art. 39, non risulta nel
complesso  raggiunto  in  quanto la riduzione realizzata e' pari allo
0,67  per  cento,  a  seguito  della  riduzione  del  2,82  per cento
verificatasi  per  il  personale  presente nei Ministeri e negli enti
pubblici  non  economici  e  dell'incremento dello 0,84 per cento nel
settore della sicurezza;
  Considerato  che  dall'istruttoria  prevista dall'art. 39, comma 3,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni,  risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle
amministrazioni   interessate  nel  corso  del  primo  semestre  2000
raggiungono  una  cifra  superiore  alle  24.000  unita',  compresi i
vincitori  e gli idonei relativi al concorso unico di ragionieri e al
personale   proveniente   dall'ex   Ente   Poste,  assolutamente  non
compatibile con l'obiettivo di riduzione programmata;
  Considerato  che parte delle richieste riguarda: settecentoventotto
unita' di personale proveniente dall'ex Ente Poste e inquadrabile, ai
sensi  dell'art.  45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
presso  le pubbliche amministrazioni entro e non oltre il 31 dicembre
2000;  ottantasette  unita'  in  mobilita'  provenienti dall'ACI 116;
centodiciasette unita' in mobilita' provenienti dalle ex basi Nato;
  Considerato  che  l'INPS  e  l'INPDAP  hanno  completato  procedure
concorsuali   per  l'assunzione  di  personale  impegnato  in  lavori
socialmente  utili e che millenovecentoquaranta unita' risultano gia'
utilizzate   dall'INPS  alla  data  del  31 dicembre  1997,  data  di
riferimento  per  il computo del personale su cui operare la prevista
riduzione e considerato inoltre che l'onere finanziario relativo alla
loro  assunzione, anche a tempo parziale, puo' ragionevolmente essere
considerato di minore impatto;
  Visti,  in  particolare,  gli  atti  di  programmazione dell'INPS e
dell'INAIL,   che   contemperano   l'obiettivo   di   reperire  nuove
professionalita'  con  quello  di pervenire ad una incisiva riduzione
nel triennio del numero totale degli addetti;
  Considerato  che  la conclusione delle procedure del concorso unico
per   quattrocento  posti  di  ragioniere  consente  di  ripartire  i
vincitori  e  una  parte degli idonei nelle sedi maggiormente carenti
delle diverse amministrazioni;
  Tenuto   conto  delle  richieste  relative  ad  assunzioni  la  cui
copertura   finanziaria   sia  prevista  da  specifiche  disposizioni
legislative,  in  deroga  a quanto stabilito dall'art. 39 della legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e ritenuto, pertanto, che le stesse non
vadano  considerate  ai  fini  della  verifica  delle  autorizzazioni
previste dal citato art. 39;
  Considerato  che  l'ulteriore  obiettivo  di riduzione dell'uno per
cento previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
l'anno 2000, implica un numero di assunzioni nel 2000 non superiore a
dodicimila unita', posto che gli esodi ammonteranno a circa ventimila
unita',  sulla  base  di  un tasso di cessazione stimato del 2,50 per
cento;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  operare  una  notevole riduzione del
numero   di   assunzioni   da   autorizzare  tale  da  assicurare  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di riduzione programmata per il 2000,
assicurando  nel  contempo  un significativo avvio del recupero della
percentuale di riduzione non conseguita nel biennio decorso;
  Ritenuto che al fine di assicurare il raggiungimento del suindicato
obiettivo,   occorre  dare  priorita'  ad  un  numero  prefissato  di
assunzioni   per   le  sedi maggiormente  carenti  di  personale:  ai
vincitori  di  concorsi;  alle  assunzioni  di  professionalita'  del
settore  informatico,  tecnico  e sanitario; ai vincitori di concorsi
unici,  alle  categorie  protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n.
113, 20 ottobre 1990, n. 302, e 12 marzo 1999, n. 68;
  Ritenuto altresi' di dover autorizzare, ai sensi del citato art. 39
della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, l'assunzione di complessive
tremilanovecentoventi     unita'     richieste    dal    Dipartimento
dell'amministrazione    penitenziaria,   dalla   direzione   generale
dell'organizzazione    giudiziaria,   dall'ufficio   centrale   della
giustizia  minorile,  e  dal  Corpo  della  polizia penitenziaria del
Ministero  della giustizia, in quanto le stesse, al fine di sopperire
alla   situazione   di   emergenza  che  in  questa  fase  attraversa
l'amministrazione   penitenziaria   e   piu'   in  generale  l'intera
amministrazione  della giustizia, presentano carattere di priorita' e
di urgenza;
  Ritenuto  che occorre intervenire sulle richieste di avvio di tutte
le  nuove procedure di reclutamento di personale al fine di rendere i
flussi  di reclutamento compatibili ai tetti programmati di riduzione
e  di  apportare,  percio', una riduzione mediamente del 30 per cento
alle  richieste  relative ai posti concernenti in particolare le aree
professionali  A  e  B,  in  quanto  per  delle  aree e' maggiormente
possibile avvalersi di procedure di mobilita' di personale tra enti;
  Vista  la  relazione  in data 30 giugno 2000 dell'ufficio del ruolo
unico  della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione
degli  accessi  alla  dirigenza,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa di dati aggiornati e definitivi sull'andamento delle
cessazioni dal lavoro per l'anno in corso, alle amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ed  agli  enti pubblici non
economici  con organico superiore a duecento unita' e' assegnato, per
l'anno     2000,     un     contingente     pari     a    complessive
cinquemilasettecentoquattordici unita', come da tabella 1 allegata al
presente decreto.
  2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del
fuoco,  e'  assegnato,  per l'anno 2000, un contingente di assunzioni
pari  a cinquemilaseicentotrenta unita', ripartite come risulta dalla
medesima tabella 1.
  3.  A  decorrere  dal  1 febbraio  2001  e'  assegnato un ulteriore
contingente  di  novecentoquarantacinque  unita'  al  Ministero della
giustizia   -   Direzione   dell'organizzazione   giudiziaria,  e  di
settecento   unita'  al  Corpo  della  polizia  penitenziaria.  Detto
contingente  sara'  portato  in  diminuzione  delle autorizzazioni ad
assumere determinate per l'anno 2001.
  4.  Nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, e' autorizzata
l'assunzione  di  centoventitre  unita'  appartenenti  alle categorie
protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n.
302  e  12 marzo  1999,  n. 68, ripartite come risulta dalla medesima
tabella 1.
  5.  E'  autorizzata  l'immissione  di  personale in mobilita' e, in
particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  di  settecentoventotto unita', relative al personale
proveniente  dall'exEnte  Poste,  gia'  in  posizione  di comando; di
centodiciassette  unita'  delle ex basi Nato e di ottantasette unita'
provenienti dell'ACI 116, ripartite secondo la citata tabella 1.
  6.   E'  autorizzata  l'assunzione  presso  l'INPS  e  l'INPDAP  di
vincitori di concorso pubblico gia' utilizzati con lavori socialmente
utili  nei  limiti  indicati nella tabella 1-bis allegata al presente
decreto.
  7.  Ai  Ministeri,  nell'ambito  del contingente di cui al comma 1,
sono  attribuite  cinquecentosessanta  unita'  ripartite  secondo  la
medesima tabella 1, concernenti i vincitori e gli idonei del concorso
pubblico unico a quattrocento posti di ragioniere.
  8.   Al   Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria,  alla
direzione dell'organizzazione giudiziaria, all'ufficio centrale della
giustizia  minorile  e  al  Corpo  della  polizia  penitenziaria  del
Ministero  della  giustizia,  al fine di sopperire alla situazione di
emergenza   che   in   questa   fase   attraversa   l'amministrazione
penitenziaria  e  piu'  in  generale  l'intera  amministrazione della
giustizia,  sono  assegnate, ai sensi dell'art. 39 della citata legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e nell'ambito del contingente di cui ai
commi  1,  2  e  3, un totale di duemilaquattrocentotrenta unita' per
l'anno  in  corso,  ed  altre  milleseicentoquarantacinque  unita'  a
decorrere dal 1 febbraio 2001.
  9.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,   le   amministrazioni  dello  Stato  le  cui  procedure  di
reclutamento prevedono corsi di formazione presso accademie o scuole,
potranno  avviare  ai  corsi  solo se espressamente e preventivamente
autorizzate  secondo  le  procedure  di  cui all'art. 39 della citata
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  10.  Per  quanto  non  diversamente  stabilito,  restano  ferme  le
disposizioni  dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica in data
18 giugno  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174 del
28 luglio  1998;  in  data 3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  281  del  1 dicembre  1998;  in  data 21 gennaio 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999; in
data  22 settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del  25 ottobre  1999;  in  data  16 dicembre  1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e in data 8 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000.